mercoledì 28 marzo 2012

Consozio di tutela arancia rossa di Sicilia Igp chiede modifica disciplinare

Proveniente da arance tarocco, moro e sanguinello coltivate a Catania, Siracusa ed Enna.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» (12A03049) (GU n. 67 del 20-3-2012 ) IGP

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996. 
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela della «Arancia Rossa di Sicilia I.G.P.», via S.G. La Rena n. 30/b - 95125 Catania, soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.
Considerato che il decreto ministeriale n. 5442 del 21 maggio 2007, recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, prevede all'art. 9 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, sottoscritta da un gruppo di produttori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Sicilia e' risultato che la richiesta presentata dal Consorzio di tutela della «Arancia Rossa di Sicilia I.G.P.» soddisfi tale condizione.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.


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Pane Toscano Dop

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Pane Toscano». (12A03244) (GU n. 71 del 24-3-2012 )

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Pane Toscano», come Denominazione di Origine Protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio di promozione e tutela del Pane Toscano a Lievitazione Naturale, con sede c/o Confartigianato Livorno, via Lamarmora 4, 57122 Livorno ed ha acquisito il parere della Regione Toscana in merito alla richiesta di registrazione.
Esaminata la richiesta di registrazione esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VII - Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della richiesta di registrazione alla Commissione Europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Pane Toscano” dop
Art. 1
(Denominazione)
La denominazione d’origine protetta (D.O.P.) «Pane Toscano» è riservata al pane che risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
(Caratteristiche del prodotto)
La denominazione di origine protetta «Pane Toscano» è propria del pane ottenuto mediante l’antico
sistema di lavorazione in uso in Toscana che prevede l’esclusivo impiego del lievito madre (o pasta
acida), dell’acqua e della farina di grano tenero tipo “0”, contenente il germe di grano, prodotta da
varietà di grano coltivate nell’areale di produzione di cui al successivo art. 3.
Il «Pane Toscano» D.O.P. all’atto dell’immissione al consumo, deve avere le seguenti
caratteristiche:
- Forma e peso: pezzatura di peso compreso tra 0,45 e 0,55 Kg, di forma romboidale,
denominata localmente “filoncino”; pezzatura di peso compreso tra 0,90 e 1,10 Kg o tra 1,80
e 2,20 Kg, di forma rettangolare con angoli smussati, denominata localmente “filone”.
- Spessore della forma: compreso tra 5 e 12 cm;
- Crosta: friabile e croccante, con colorazione nocciola scuro opaco;
- Mollica: di colore bianco, bianco-avorio, caratterizzata da un’alveolatura non regolare;
- Profumo: nocciola tostata;
- Sapore: “sciocco”, cioè senza sale e leggermente acidulo;
- Umidità: non superiore al 30% in peso.
Art. 3
(Zona di produzione)
La zona di produzione e di confezionamento del «Pane Toscano » D.O.P. comprende l’intero
territorio amministrativo della Regione Toscana.

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