sabato 4 agosto 2012

Rillettes de Tours Francia

Prodotto a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
Si tratta di un prodotto di salumeria cotto, spalmabile, che si presenta in vasetto, in terrina, in barattolo di vetro ermeticamente chiuso oppure in panetto. Nel caso in cui sia messo in vasetto o in terrina, uno strato di grasso di maiale può ricoprire il prodotto per migliorarne la conservazione. I «Rillettes de Tours» si ottengono mediante cottura prolungata in grasso suino, in marmitta, di carni suine (verri o scrofe), previamente tagliate a pezzi (6 × 6cm come minimo). Queste carni possono essere aromatizzate con vino bianco oppure acquavite di vino. Vi si aggiunge del sale (non nitratato) ed è possibile aggiungervi anche pepe, colorante E150a oppure aromatizzante «Patrelle».

Leggi tutto

Pasas de Malaga Spagna


Le tradizionali «Pasas de Málaga» si ottengono lasciando essiccare al sole i frutti maturi della specie Vitis vinifera L., varietà Moscatel de Alejandría, nota anche come Moscatel Gordo o Moscatel de Málaga. Dimensioni: secondo il codice dei descrittori delle varietà e delle specie di Vitis dell'Ufficio inter­nazionale della vigna e del vino («Oficina Internacional de la Viña y el Vino» – OIV), la «dimensione della bacca» è espressa con la seguente gradazione: 1 = molto piccola, 3 = piccola, 5 = media, 7 = grande e 9 = molto grande; poiché la varietà Moscatel de Alejandria è classificata nella categoria 7 («grande»), si tratta di un acino grande, di colore nero-violaceo uniforme, di forma arrotondata.

Leggi tutto

sabato 21 aprile 2012

Fritto misto ad Ascoli Piceno dal 25 aprile

Torna Fritto Misto con tante, stuzzicanti novità per tutti i gusti.
Un viaggio tra le fritture tradizionali italiane e straniere, in compagnia di esperti, chef e… massaie
Tipicità, qualità e gusto. Sono questi i capisaldi di una kermesse che negli anni ha saputo soddisfare migliaia di palati esigenti -oltre 45mila nell’edizione 2011- grazie a un sapiente uso delle materie prime e al lavoro di chef di comprovata bravura.
Leggi tutto

Ci mancava l'asparago DONGSHAN BAI LU SUN cinese

Il «Dongshan Bai Lu Sun» è un asparago in scatola coltivato con tecniche di produzione tradizionali nella contea (isola) di Dongshan, città di Zhangzhou, provincia di Funjian. L'asparago in scatola è cotto e pelato.
L'aspetto del turione dell'asparago «Dongshan Bai Lu Sun» è spesso e presenta un apice arrotondato e squame compatte. La sua lunghezza è compresa tra 10 e 17 cm. La lunghezza della punta verde non supera un centimetro. Delicato e di sapore gradevole, l'asparago «Dongshan Bai Lu Sun» ha colore bianco candido. Il liquido di conserva presenta un colore omogeneo.
Leggi tutto

Cinta senese Dop. Iscrizione, disciplinare e cenni storici della pregiata razza suina

CintaSenese DopLa cinta senese dop e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette....
Allevamento.
Razza: i suini utilizzabili per la produzione della carne a denominazione «Cinta Senese» D.O.P sono esclusivamente derivanti dall'accoppiamento di soggetti entrambi iscritti al Registro Anagrafico e/o Libro Genealogico del tipo genetico Cinta Senese. 
Identificazione: I soggetti devono essere identificati non oltre 45 giorni dalla nascita, mediante l'apposizione sulle orecchie di idoneo segno distintivo (fascetta o bottone auricolare) indicante il codice di identificazione del soggetto idoneo. E' consentito l'utilizzo di colorazioni diverse per il segno distintivo, qualora sussista la necessita' di identificare il soggetto destinato alla eventuale carriera riproduttiva da quelli destinati alla macellazione.
I soggetti destinati alla macellazione devono essere allevati alla stato brado/semi brado a partire dal quarto mese di vita. Gli animali devono soggiornare quotidianamente in appezzamenti di terreno sia recintati che non, provvisti di eventuale ricovero per le ore notturne e/o per le condizioni climatiche sfavorevoli. Il limite massimo di capi allevabile e' di Kg 1.500 peso vivo per ettaro. I riproduttori possono essere ricoverati in apposite strutture (stalle) nel periodo di accoppiamento, pre e post parto cio' per favorire i controlli sanitari e i parti. 

Il pate' de Champagne Breton

Il PÂTÉ DE CAMPAGNE BRETON è un paté di puro suino preparato con carni e frattaglie di suino. Esso è costituto obbligatoriamente dai seguenti ingredienti: gole scotennate, fegato, cotenne cotte e cipolle....

Rivoluzione al Ministero

Tra le altre notizie il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità assume la denominazione di Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca .Risparmi per 15,3 milioni di euro....

Colli Bolognesi, Colli bolognesi classico Pignoletto. Conferimento incarico al Consorzio vini Colli Bolognesi

Il Consorzio vini Colli Bolognesi ha ottenuto l'incarico triennale di tutelare, promuovere valorizzare ed informare il consumatore relativamente ai vini Colli Bolognesi e Colli Bolognesi Classico Pignoletto....

Il Prosecco Doc sara' tutelato dall'omonimo Consorzio

Incarico triennale conferito al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco.....

Il Consorzio tutela vini Collio e Carso tutelerà i vini Collio e Carso

Per i prossimi tre anni sara' il Consorio di tutela Collio e Carso a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Collio e Carso....

mercoledì 28 marzo 2012

Consozio di tutela arancia rossa di Sicilia Igp chiede modifica disciplinare

Proveniente da arance tarocco, moro e sanguinello coltivate a Catania, Siracusa ed Enna.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» (12A03049) (GU n. 67 del 20-3-2012 ) IGP

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996. 
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela della «Arancia Rossa di Sicilia I.G.P.», via S.G. La Rena n. 30/b - 95125 Catania, soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.
Considerato che il decreto ministeriale n. 5442 del 21 maggio 2007, recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, prevede all'art. 9 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, sottoscritta da un gruppo di produttori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Sicilia e' risultato che la richiesta presentata dal Consorzio di tutela della «Arancia Rossa di Sicilia I.G.P.» soddisfi tale condizione.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.


Leggi tutto

Pane Toscano Dop

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Pane Toscano». (12A03244) (GU n. 71 del 24-3-2012 )

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Pane Toscano», come Denominazione di Origine Protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio di promozione e tutela del Pane Toscano a Lievitazione Naturale, con sede c/o Confartigianato Livorno, via Lamarmora 4, 57122 Livorno ed ha acquisito il parere della Regione Toscana in merito alla richiesta di registrazione.
Esaminata la richiesta di registrazione esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VII - Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della richiesta di registrazione alla Commissione Europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Pane Toscano” dop
Art. 1
(Denominazione)
La denominazione d’origine protetta (D.O.P.) «Pane Toscano» è riservata al pane che risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
(Caratteristiche del prodotto)
La denominazione di origine protetta «Pane Toscano» è propria del pane ottenuto mediante l’antico
sistema di lavorazione in uso in Toscana che prevede l’esclusivo impiego del lievito madre (o pasta
acida), dell’acqua e della farina di grano tenero tipo “0”, contenente il germe di grano, prodotta da
varietà di grano coltivate nell’areale di produzione di cui al successivo art. 3.
Il «Pane Toscano» D.O.P. all’atto dell’immissione al consumo, deve avere le seguenti
caratteristiche:
- Forma e peso: pezzatura di peso compreso tra 0,45 e 0,55 Kg, di forma romboidale,
denominata localmente “filoncino”; pezzatura di peso compreso tra 0,90 e 1,10 Kg o tra 1,80
e 2,20 Kg, di forma rettangolare con angoli smussati, denominata localmente “filone”.
- Spessore della forma: compreso tra 5 e 12 cm;
- Crosta: friabile e croccante, con colorazione nocciola scuro opaco;
- Mollica: di colore bianco, bianco-avorio, caratterizzata da un’alveolatura non regolare;
- Profumo: nocciola tostata;
- Sapore: “sciocco”, cioè senza sale e leggermente acidulo;
- Umidità: non superiore al 30% in peso.
Art. 3
(Zona di produzione)
La zona di produzione e di confezionamento del «Pane Toscano » D.O.P. comprende l’intero
territorio amministrativo della Regione Toscana.

Leggi tutto

sabato 18 febbraio 2012

TERRE SICILIANE Igt

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 novembre 2011
Riconoscimento del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Siciliane» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la domanda presentata dalla Coldiretti Sicilia, Confagricoltura Sicilia, CIA Sicilia, Legacoop Sicilia, Confcooperative Sicilia, AGCI Sicilia e dall'Associazione Vitivinicoltori della Sicilia, intesa ad ottenere il riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica «Terre Siciliane»;
Visto il parere favorevole della Regione Sicilia sulla citata domanda;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Siciliane» ed all'approvazione del relativo disciplinare in conformita' ai pareri ed alla proposta formulati dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Siciliane» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Siciliane» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale 2012/2013.

Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna vendemmiale 2012/2013 i vini con la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Siciliane», proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai competenti Organismi territoriali, l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la IGT in questione - ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a indicazione geografica tipica.

Art. 4

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini ad Denominazione Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Siciliane» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Siciliane» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari


ANNESSO
Disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica dei vini “Terre Siciliane”.

Articolo 1
Denominazione e vini
L’indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:
- bianco, anche nelle tipologia frizzante, spumante, passito, vendemmia tardiva e liquoroso;
- rosso, anche nelle tipologia frizzante, passito, vendemmia tardiva, novello e liquoroso;
- rosato, anche nella tipologia frizzante, spumante, passito.
- con specificazione di uno dei seguenti vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.
- con specificazione di due o tre o quattro vitigni compresi fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.

Articolo 2
Base ampelografia
1. I vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia a bacca di colore corrispondente, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
2. L’indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” con la specificazione di uno dei vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia fino a un massimo del 15%.
3. L’indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” con la specificazione di due o tre o quattro vitigni compresi fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011, è consentita a condizione che:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione;
- il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.
4. I vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” con la specificazione di uno o più vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante per i bianchi, rossi e rosati; nella tipologia spumante per i bianchi e rosati; nella tipologia passito per i bianchi, rossi e rosati ; nella tipologia liquoroso per i bianchi e i rossi; nella tipologia novello per i rossi.
Leggi tutto